Accertamento della sicurezza Post-Contatore
Dal 01/07/2014 è entrata in vigore la delibera 40/2014/R/gas con Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Ai sensi di tale delibera saranno soggetti ad accertamento documentale le richieste di attivazione della fornitura sia per impianti di utenza nuovi, sia per impianti modificati o trasformati. Il regolamento previsto dalla delibera 40/14 si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di rete canalizzate per uso non tecnologico (riscaldamento, cottura cibi, produzione acqua calda sanitaria, condizionamento), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Tale regolamento, dunque, pone l’obbligo alle società di distribuzione di effettuare l’accertamento documentale a seguito di:
- richiesta di attivazione per impianti nuovi
- richieste di attivazioni o riattivazioni della fornitura per:
- impianti di utenza trasformati;
- impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- impianti riattivati a seguito della sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dall’impresa di distribuzione;
- impianti riattivati a seguito della sospensione per cambio del contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
- impianti riattivati a seguito della sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
- impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
Solo a seguito dell’esito positivo dell’accertamento documentale potrà essere attivata la fornitura con erogazione del gas.